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Il veicolo può essere fuori norma anche a vuoto, ripartendo pertanto sugli assi tutte le tare (tare assi, gru, cassone) meno la portata residua. Un esempio è di un veicolo con una gru troppo pesante dietro alla cabina ed un cassone estremamente lungo con baricentro di carico detto negativo (quando la metà esatta del cassone si trova dietro il 2º asse; il baricentro positivo è quando questo si trova tra gli assi; baricentro neutro quando è perfettamente in corrispondenza del 2º asse). Nel caso di baricentro negativo e gru eccessivamente pesante il veicolo può sforare il peso massimo ammesso a vuoto, mentre a carico, grazie alla ripartizione della portata che ha l’effetto di alleggerire il 1º asse, risulta rientrare nel limite. Per tali considerazioni, all’atto del progetto ed all’atto della stesura della relazione tecnica per il collaudo in unico esemplare attraverso la motorizzazione, il veicolo deve rispettare i pesi massimi ammessi a vuoto ed a pieno carico (oltre ad altri parametri quali rapporti minimi a carico ed a vuoto, verifica del telaio, verifica dei contro telai applicati, verifica di tutti gli organi soggetti a sollecitazioni, verifica della sagoma, verifica dei segnalatori luminosi, verifica dei paracicli e della barra paraincastro ed altre verifiche).
Tre procedure per poter circolare

Ogni veicolo, per essere considerato idoneo alla circolazione stradale, deve essere sottoposto a visita e prova dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da un ente certificatore dell’Unione europea (come Tüv, Dekra, Luxcontrol, etc.).
Con l’espressione “visita e prova” s’intende un insieme di controlli tecnici e documentali che l’autorità o l’organo competente deve svolgere per garantire la pubblica sicurezza quando il veicolo viene utilizzato. Questi controlli possono essere effettuati

per un’omologazione
per un collaudo in unico esemplare
per una revisione.

L’omologazione permette alla casa costruttrice di realizzare una serie di autoveicoli identici al prototipo provato. Ciascuno degli esemplari prodotti potrà essere immatricolato direttamente con i documenti forniti dalla fabbrica.
Il collaudo in unico esemplare comporta dei controlli che, pur essendo rigorosi, normalmente non sono articolati come nell’omologazione. Si ricorre a questa procedura, di solito, quando non c’è l’esigenza di produrre in serie degli esemplari identici. Molti autoveicoli industriali e commerciali da lavoro (allestiti con cassoni, furgoni e apparecchiature come gru caricatrici o sponde montacarichi) hanno dovuto sostenere un collaudo di questo tipo, per essere dichiarati idonei alla circolazione.
Con la revisione, infine, viene periodicamente verificato che l’autoveicolo conservi ancora tutti i requisiti per l’idoneità alla circolazione, stabiliti in precedenza tramite omologazione o collaudo in unico esemplare. Si tratta di una procedura applicabile solo ad autoveicoli non modificati e già circolanti. Attualmente, la revisione può essere effettuata sia nelle sedi periferiche del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sia nei centri privati di revisione, per veicoli di massa massima ammessa fino a 3,5 t o max 16 posti.
Tipi di autoveicoli in Italia
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Principali autoveicoli secondo il Codice della strada italiano.

Nell’articolo 54 del Codice della strada sono elencati i principali tipi di autoveicoli riconosciuti in Italia:

autovettura
autobus
autocarro
trattore stradale
autoveicolo per trasporto specifico
autoveicolo per uso speciale
autotreno
autoarticolato
autosnodato
autocaravan
mezzo d’opera.

Nell’articolo 203 del Regolamento, invece, viene fornita una lista più dettagliata di autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per uso speciale.
Voci correlate

Ente pubblico (ordinamento italiano)
Pubblico Registro Automobilistico
Studio di consulenza automobilistica
Sportello telematico dell’automobilista
Carta di circolazione
Responsabilità Civile Autoveicoli
Demolitore

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Polizza

In diritto con il termine Polizza (dal latino pollicitatio, promessa) si definisce il documento su cui è redatto contratto di assicurazione e, per estensione, il contratto stesso.
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Indice

1 Dalla scommessa all’industria
2 Struttura negoziale
3 Le parti contrattuali
4 Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti
5 Polizza vita caso morte
6 Disciplina normativa
6.1 Ordinamento italiano
6.2 Oggetto del contratto
6.3 Forma del contratto
6.4 La polizza fideiussoria
6.5 Polizza vita unit linked
7 Voci correlate
8 Collegamenti esterni

Dalla scommessa all’industria

L’etimologia di “polizza” (vedi incipit ), e pure l’antiquato vocabolo “premio” per indicare il “prezzo” da pagare per assicurarsi, rimandano all’originaria natura, meramente aleatoria, del contratto assicurativo. Per parafrasare un classico esempio scolastico del diritto romano, “ti darò centomila Euro se la nave non arriverà dall’Asia“.
Vista singolarmente, ogni operazione assicurativa è obiettivamente sempre una scommessa.

Ciò che la trasforma in un moderno (e lucrativo) atto economico, è la tecnica “assuntiva” (riferita all’assunzione di rischi omogenei), per cui l’assicuratore è in grado di avvalersi di tabelle di probabilità statistica e attuariale, in funzione delle quali il premio (ossia la tariffa) è calcolato per ciascun evento in modo da garantire all’impresa di assicurazioni un esercizio (statisticamente) vantaggioso del singolo ramo (danni, vita, incendio e così via).
Struttura negoziale

Da un punto di vista di teoria generale privatistica, si può affermare che il contratto in esame è ad effetto obbligatorio, “unilaterale” (nel senso che l’obbligazione è testualmente posta a carico del solo assicuratore), a prestazioni corrispettive (detto anche, con termine di schietta derivazione greca sinallagmatico ).
Le parti contrattuali

Sembrerebbe ovvio che le parti fossero: assicurato e assicuratore.
La realtà, come sempre, è un po’ più complessa; quanto all’assicuratore, possiamo brevemente fare rinvio a quanto detto circa l’evoluzione da scommessa ad industria (sia pure con l’ulteriore precisazione che, naturalmente, per esercitare questa “industria” occorrono particolari autorizzazioni governative).
Per l’altra parte, è talora necessario distinguere tra:

contraente (la persona fisica o giuridica che stipula la polizza);
assicurato (la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla polizza);
beneficiario (la persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l’assicuratore).

Occorre precisare che, se pure le tre “figure” appena descritte spesso s’identificano in un unico soggetto, è tutt’altro che raro che i vari soggetti siano ben distinti: è tautologico, ad esempio, che nel caso di morte la liquidazione del dovuto avverrà in favore di un soggetto diverso dal deceduto, così come è normale prassi, da parte di chi eroghi un mutuo, richiedere che la polizza assicurativa sul bene “finanziato” vincoli la liquidazione a favore del creditore. Il costo determinato, detto “premio assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi, al grado del danno e alla somma assicurativa.
Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti

Alcuni esempi di polizze assicurative:

Infortuni: l’impresa assicura il pagamento di un’indennità alle persone indicate in polizza, che in conseguenza di cause esterne, violente e fortuite subiscano lesioni obiettivamente constatabili provocanti la morte o un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Garanzia sanitaria: l’impresa, in caso di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, reso necessario da malattia o infortunio che diano luogo ad intervento chirurgico, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, alcune (specificate) spese mediche sostenute dall’assicurato. Tali prestazioni possono essere sostituite dalla corresponsione di un’indennità giornaliera (a forfait prefissato).
Incendio: l’impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o all’assicurato, in transito sulla pubblica via.

Elettronica: l’impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Furto: l’impresa si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento;
per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.

C.A.R. (Contractor’s All Risks): l’impresa si obbliga a tenere indenne l’assicurato da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate alle partite di polizza, durante il periodo di costruzione, nel luogo indicato in polizza e nel periodo coperto dall’assicurazione, da qualsiasi causa determinati, salvo le delimitazioni specificamente espresse.
Crediti: è una forma di assicurazione che protegge l’imprenditore dal rischio del mancato incasso dei crediti per insolvenza dei propri clienti.
Tutela Legale: l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.

Polizza vita caso morte

In questo caso l’impresa assicura il pagamento di un capitale ai beneficiari indicati in polizza, a seguito della morte dell’assicurato, se questa si verifica nel periodo di validità del contratto che può essere annuale o poliennale.

Talora, il soggetto assicurato cede a terzi la titolarità dei diritti della polizza, per ottenere un anticipo di liquidità (esigenze di reddito o malattia), all’atto di vendita e in forma di rata mensile del risarcimento, basata sulla rivalutazione annua.
Il profitto dell’intermediario è tanto più alto se e (quanto prima della scadenza) sopraggiunge l’evento di morte, e in ragione della differenza fra l’interesse corrisposto mensilmente all’assicurato, e quello calcolabile fra il premio della polizza e il valore atteso di pay-off a scadenza.
Le polizze vita sono anche il sottostante di strumenti derivati, detti Life Settlement Backed Securities (LFBS). La polizza viene cartolarizzata con l’emissione di obbligazioni, garantite dalla eventuale riscossione a scadenza, in caso di morte.

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Decreto Bersani (2007)
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Con decreto Bersani si identificano in realtà due dispositivi legislativi, emanati nel 2006 e nel 2007, promossi dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, durante il Governo Prodi II:
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il 1o, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, noto come “decreto sulle liberalizzazioni“;

il 2o, decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con la legge n. 40 del 2 aprile 2007, avente l’intento di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e snellire la burocrazia.
Indice

1 Caratteristiche
2 Effetti
2.1 Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
2.2 Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
2.3 Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
2.4 Licenze dei tassisti
2.5 Grande distribuzione organizzata
2.6 Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
2.6.1 Potere contrattuale e rischi per i protestati
2.7 Transazioni bancarie e controllo monetario
2.8 Recesso anticipato
2.9 Trasparenza delle tariffe aeree
3 Critiche
4 Voci correlate
5 Note
6 Collegamenti esterni

Caratteristiche

Le misure si proponevano di rendere più dinamico il mercato, di tutelare i consumatori (abbattendo i privilegi di alcune categorie sociali e aumentando la concorrenza in quei settori) e di agevolare la lotta all’evasione fiscale (mediante alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).
Tra i provvedimenti si annoverano l’abolizione dei costi di ricarica per la telefonia mobile, la libera installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, la liberalizzazione delle edicole.
Effetti
Abolizione del tariffario dagli ordini professionali

Tra i punti del decreto c’è l’abolizione delle tabelle che stabiliscono la parcella minima spettante all’ingegnere/architetto per un progetto o per la direzione dei lavori sulla base dell’importo dei lavori stessi. Stessa cosa per gli avvocati. Questa parte del decreto è stata criticata per svariate ragioni, che si riassumono brevemente. 1) Le tariffe professionali non hanno riguardato le categorie professionali allo stesso modo, alcune ne sono state sostanzialmente escluse. 2) L’intervento sulle tariffe e non sulle attività riservate significava intervenire su aspetti secondari. Si pensi ad attività riservate ai notai, non in linea con il progresso tecnologico. Interventi contraddittori con la premessa (“lenzuolate liberalizzatrici”). 3) Alcune tariffe uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra. Si pensi al dibattito in corso (fine 2012) sulle tariffe degli avvocati.
Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie

Il provvedimento riguarda i farmaci da banco e consente di creare spazi dedicati nella grande distribuzione con l’impiego di personale con laurea in farmacia, cercando così di creare possibilità di occupazione per tale categoria di neolaureati, in particolare nel settore lavoro dipendente. La titolarità delle licenze è in capo ai supermercati, nei quali i farmacisti vengono assunti come dipendenti come accadeva in passato nelle altre farmacie, per quanti fossero privi di una licenza. A tali esercizi è inoltre vietato di effettuare vendite a premi e/o sottocosto avente ad oggetto i farmaci. Il provvedimento prevede anche l’apertura di esercizi di vicinato, con la possibilità di vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione, creando in questo caso parafarmacie spesso di proprietà degli stessi farmacisti.

A distanza di 5 anni, la seconda via è risultata di gran lunga la più seguita. Su oltre 3.400 parafarmacie, solo 300 circa fanno riferimento a strutture legate alla grande distribuzione organizzata; circa 3.000 sono esercizi di vicinato spesso di proprietà dello stesso farmacista che vi lavora. Il fatto che i farmaci non siano venduti nei normali scaffali, fra l’altro, dovrebbe evitare che l’acquirente li consideri alla stregua degli altri beni di consumo. I farmaci da banco costituiscono circa il 10% del fatturato dei farmacisti e, memori di quanto avvenuto per il latte per bambini, la rottura del monopolio della distribuzione e l’aumento della concorrenza potrebbero portare ad un significativo calo dei prezzi. D’altro canto i farmacisti possono ora essere intestatari di più licenze, con il conseguente pericolo di nuove concentrazioni nel settore.
Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari

Al capo 1, art. 1 il decreto prevede l’abolizione dei costi di ricarica del credito di carte prepagate come le sim card dei cellulari e vieta l’introduzione di una scadenza del traffico o del servizio.
Tutto è stato scatenato dal successo della petizione lanciata in rete, che con 800mila firme inviate alla Commissione Europea ha obbligato le Authority ad aprire un’indagine. Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni permette ai gestori di telefonia mobile di far “scadere” le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
Licenze dei tassisti

Nonostante i provvedimenti di legge seguenti, il contingentamento, che limita il numero di licenze, non viene abrogato: non si tratta quindi sostanzialmente di una liberalizzazione. Un tassista potrà avere più licenze e auto, abolendo il vigente obbligo che legava alla figura professionale un’unica licenza e un’unica automobile. Analogamente alla liberalizzazione sui farmaci, anche l’aumento delle licenze dovrebbe garantire un aumento del numero di tassì nelle grandi città italiane (attualmente tra i più bassi d’Europa), un aumento della concorrenza e prevedibilmente un calo dei prezzi. Questa operazione è peraltro tesa a trasformare un lavoro autonomo in lavoro dipendente, con la possibilità della nascita nelle città di grandi aziende che controllano le quote del mercato prima indipendenti. Il risultato finale sarebbe quella di un migliore servizio a prezzi più bassi, grazie ad un aumento dell’offerta.

Anche per questa categoria viene abrogato il privilegio dell’ereditarietà della licenza.

Il caso verificatosi a Roma sembra smentire l’efficacia della norma. Il sindaco Veltroni, infatti, per scongiurare uno sciopero selvaggio dei tassisti (i quali si erano tutti riuniti in Piazza Venezia, bloccando in tal modo la circolazione nel centro della capitale) ha sì aumentato le licenze, ma ha anche concesso un aumento tariffario, in totale contrasto con lo scopo della normativa.
Grande distribuzione organizzata

Il decreto vieta l’applicazione di tariffe d’ingresso per l’iscrizione nelle liste di fornitori qualificati di un dato produttore.

In particolare, per la grande distribuzione è anche abolito il contributo per l’accesso alla scaffalatura: un’impresa non dovrebbe più pagare per far esporre al pubblico i propri prodotti in un supermercato.

Tale tariffa era talora giustificata come un’equa ripartizione con i produttori del rischio d’impresa legato all’acquisto di prodotti nuovi dei quali non sono facilmente prevedibili i volumi d’acquisto, che spesso restavano invenduti, e che i produttori imponevano di commercializzare.

Oltre a una causa d’inflazione dei prezzi, la fee d’ingresso rappresentava anche una limitazione degli sbocchi sul mercato, specialmente per i piccoli produttori, e quindi un ostacolo alla libera concorrenza.

Permane una distinzione di fondo fra mercato all’ingrosso e al dettaglio. L’accesso ai punti vendita dei grossisti è riservato ai detentori di partita IVA, vale a dire negozianti e al limite professionisti, poiché all’atto del pagamento deve essere emessa una fattura, e non un ordinario scontrino fiscale. In questo modo, non viene realizzato l’accorciamento della filiera, per una riduzione dei margini di guadagno degli intermediari, e per favorire una vendita direttamente dal produttore al consumatore, a loro reciproco vantaggio.
Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito

Tutti i pagamenti dovuti a professionisti devono avvenire mediante pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Esempi di mezzi ammessi sono l’assegno, il bonifico, la carta di credito o qualunque mezzo che movimenti un conto corrente bancario. Le soglie per il pagamento in contanti così come nell’originale formulazione sono:

sino al 30 giugno 2007: max 1.000 euro
dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008: max 500 euro
dal 1º luglio 2008: max 100 euro

Successivamente la legge finanziaria 2007 ha modificato le scadenze di cui sopra nel modo seguente:

sino al 30 giugno 2008: 1.000 euro
dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009: 500 euro
dal 1º luglio 2009: 100 euro

La misura è mirata contro l’evasione fiscale, mediamente elevata nei lavoratori autonomi: la misura cautelativa tuttavia non impedisce la libertà d’azione agli evasori i quali, con l’accordo del cliente, possono comunque richiedere contanti o assegni liberi da girare a terzi (ovviamente infrangendo la legge vigente).

Il decreto-legge n. 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008 ha abrogato queste disposizioni.
Potere contrattuale e rischi per i protestati

La norma consente alle banche di avere visibilità sulle entrate più significative (sopra i 1000 euro) dei professionisti. L’informazione dà un ulteriore potere contrattuale alla banca in caso di richiesta del credito. Scenari possibili sono il rifiuto di prestiti a studi in fallimento, ma anche l’applicazione di tassi d’interesse più alti per remunerare il rischio specifico d’impresa.

Quanti sono protestati, inoltre, sono esclusi da un anno a cinque anni (vedasi la disciplina del protesto) dalla possibilità di firmare assegni o detenere carte di credito da qualsiasi banca. Queste persone sono registrate in un elenco alla “Centrale allarme Interbancaria“, che gli istituti di credito consultano a pagamento, prima di stipulare contratti con i clienti. Il protesto può arrivare per un assegno o cambiale scoperti. Il professionista che è protestato o ha subito un fallimento, in questo modo, non può più esercitare la sua attività, a meno di cointestare lo studio ad una terza persona che non è segnalata nell’ambito bancario.

In presenza di situazioni di scoperto bancario (“conti in rosso”), l’istituto bancario può essere tenuto a bloccare l’importo presente sul conto corrente e gli eventuali altri depositi, fino al ripagamento del debito.

Questo crea un problema di reperimento della liquidità necessaria a saldare spese che sono per alcuni multipli al di sopra della soglia dei 1.000 euro, perché diventano necessari molteplici pagamenti di “piccolo taglio” sotto tale soglia, i soli che possono essere incassati in contanti senza transitare per il conto corrente e i relativi blocchi per lo scoperto.

Un secondo problema riguarda i movimenti in uscita, ossia il blocco di quei trasferimenti che per i titolari di partita IVA possono essere svolti solo a mezzo del conto, come il pagamento di tasse e imposte.

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