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Toro Assicurazioni S.P.A.,da ottobre 2009, è un marchio di Alleanza Toro, compagnia nata dalla fusione di Alleanza Assicurazioni e Toro Assicurazioni. La società opera nel settore assicurativo.
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1 Storia
2 Principali Partecipazioni
3 Consiglio d’ Amministrazione
4 Dati societari
5 Bibliografia
6 Collegamenti esterni

Storia

Venne fondata il 5 gennaio 1833 a Torino con il nome di Compagnia Anonima di Assicurazione contro i danni degli Incendi. Negli anni settanta venne acquisita dal Banco Ambrosiano. Nel 1983 divenne di proprietà della IFIL del Gruppo Agnelli, che vent’ anni dopo nel 2003 la cedette a De Agostini. Dal 2006 fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali.

Toro Assicurazioni nel 2009 ha ceduto tutte le attività assicurative ad Alleanza Toro S.p.A., nuova società assicurativa nata in seguito alla fusione per incorporazione di Toro e Alleanza Assicurazioni in Generali. La sede legale del gruppo si trova a Torino.
Principali Partecipazioni

Settore Assicurativo:

Llyod Italico
Augusta Assicurazioni S.p.A. – 100%
D.A.S. S.p.A. – 50%
Toro Targa Assicurazioni – 99.1%

Settore Immobiliare:

I.S.I.M. S.p.A. – 100%

Settore Credito al Consumo:

Consel S.p.A. – 32,5%

Consiglio d’ Amministrazione

Presidente : Luigi De Pupi
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Andrea Mencattini
Consigliere: Michele Amendolagine
Consigliere: Raffaele Agrusti
Consigliere: Amerigo Borrini
Consigliere: Giancarlo Cerutti
Consigliere: Aldo Minucci
Consigliere: Paolo Monferino
Consigliere: Giovanni Perissinotto
Consigliere: Vittorio Rispoli
Consigliere: Arturo Romanin Jacur
Consigliere: Maurizio Sella
Consigliere: Lucio Igino Zanon di Valgiurata

Dati societari

Ragione sociale: Toro Assicurazioni SpA
Sede sociale: Torino, via Mazzini 53
Partita Iva: 13432270158
Logo Toro Assicurazioni

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Autoveicolo
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Simbolo dell’autoveicolo nel segnale di divieto
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CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.

Si definisce autoveicolo, ai sensi del codice della strada italiano, un veicolo a motore con almeno quattro ruote e diverso dal motoveicolo.
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1 Cenni storici
2 Componenti principali
3 Masse notevoli
3.1 Calcolo del peso massimo per asse
4 Tre procedure per poter circolare
5 Tipi di autoveicoli in Italia
6 Voci correlate
7 Altri progetti

Cenni storici

La costruzione a carattere industriale degli autoveicoli risale agli anni fra il XIX e il XX secolo, quando il motore a benzina cominciò a funzionare con una discreta regolarità. In quel periodo, infatti, nacquero ad esempio alcuni costruttori ancora oggi esistenti come Peugeot (1890), Renault (1898), FIAT (1899), Mercedes-Benz (1900), Ford (1903) e Lancia (1906).

Per la realizzazione del motore a benzina furono molto importanti le esperienze di Felice Matteucci e Nicolò Barsanti. Per il ciclo a quattro tempi, invece, si dimostrarono fondamentali i lavori di Beau de Rochas (l’inventore), Nikolaus August Otto ed Eugen Langen. Il cammino verso l’autoveicolo, inoltre, ricevette un impulso determinante anche grazie a un tipo di motore brevettato da Gottlieb W. Daimler e Carl F. Benz, indipendentemente l’uno dall’altro, nel 1885.
La prima vettura interamente italiana con motore a benzina può essere considerata quella costruita nel 1894 da Enrico Bernardi.
Componenti principali

Caratterizzato da propulsione autonoma, l’autoveicolo ha di solito lo scopo di trasportare su strada persone e cose, in misura diversa a seconda della categoria di appartenenza. D’altra parte, però, esso può anche non essere predisposto per il trasporto: è il caso di alcuni autoveicoli per uso speciale, il cui utilizzo è determinato dalle attrezzature o apparecchiature permanentemente installate.

Le parti fondamentali dell’autoveicolo sono:

telaio o la scocca portante:
è la parte destinata ad assorbire le sollecitazioni generate dal peso permanente del veicolo (determinato dalla tara), dalla portata, dalla velocità, dalle accelerazioni o decelerazioni, dalla pendenza e dalle asperità della strada. Negli autoveicoli industriali, in genere, il telaio è costituito da una coppia di longheroni: ciò favorisce il montaggio di vari tipi di carrozzerie (furgoni, cassoni, betoniere, cisterne etc.), capaci di soddisfare diverse necessità lavorative. Nelle autovetture, invece, spesso la struttura portante è costituita dall’intera carrozzeria (fanno eccezione alcuni fuoristrada);
motore:
è l’organo che permette di rendere autonomo l’avanzamento del mezzo. I motori possono essere classificati in vari modi, in base all’aspetto costruttivo preso come riferimento (benzina, diesel, Flex, ciclo di funzionamento etc.);
sistema di trasmissione del movimento del motore all’avanzamento del veicolo:
cioè l’albero motore, la frizione, il cambio di velocità, i giunti, la coppia conica, il differenziale, ed infine le ruote che supportano il movimento dell’auto dotate di pneumatici;
sterzo:
orienta le ruote direttrici e quindi permette di modificare la direzione di marcia;
sospensioni:
la loro funzione è quella di smorzare (assieme agli pneumatici) gli urti e le oscillazioni durante la circolazione stradale, limitandone così la propagazione ai passeggeri e ai beni trasportati;
impianto frenante:
i freni diminuiscono o annullano la velocità dell’autoveicolo, oppure lo mantengono immobile;
impianto di accensione (batteria e candele per l’accensione del motore, alternatore (in passato la dinamo) per la ricarica della batteria e per l’alimentazione dell’impianto a motore avviato).
sistema di avviamento del motore;
sistema di alimentazione (serbatoio, pompa di benzina e aria, filtro dell’aria, carburatore, valvole di iniezione, acceleratore);
sistema di distribuzione del motore;
sistema di lubrificazione (olio motore e relativo filtro) del motore;
sistema di raffreddamento (ventola, liquido refrigerante e relativo circuito) del motore;
sistema di scarico del motore;
impianto elettrico:
che include l’impianto di accensione e l’impianto di illuminazione ovvero luci, fari, frecce e relativi collegamenti con fili elettrici; da esso dipende il funzionamento diretto di alcuni motori, ma anche quello dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e acustica e di altri servizi ausiliari.
sistemi elettronici di controllo e supporto della vettura tramite centralina elettronica (ad es. ESP, ABS, CTS, EBD, SRS, non sempre presenti)

Masse notevoli

Nella tecnica automobilistica, la tara è la massa minima (permanente) che caratterizza l’autoveicolo, mentre la massa complessiva a pieno carico è quella massima raggiungibile.

Le direttive europee, in base alle quali vengono omologati gli autoveicoli, includono nella tara anche il conducente, il carburante, la ruota di scorta, i lubrificanti e il liquido di raffreddamento. In sostanza, l’autoveicolo è considerato in “ordine di marcia”, cioè pronto per partire.

La massa complessiva, invece, viene stabilita dal costruttore e confermata in sede di collaudo. Questo valore è annotato nel campo F.2 della carta di circolazione (all’interno del secondo riquadro).

La differenza fra la massa complessiva e la tara individua la portata, cioè la massa massima di persone e cose trasportabili con l’autoveicolo.
A parte la massa complessiva, non sempre i dati riportati sulla carta di circolazione permettono di ricavare con sicurezza la portata reale del mezzo. Per determinarla, pertanto, di solito conviene pesare l’autoveicolo a vuoto (senza carico) e sottrarre il valore ottenuto dalla massa complessiva.

Durante la circolazione stradale il carico e le persone devono essere sistemati nella maniera più corretta, in base alle caratteristiche costruttive dell’autoveicolo e alle disposizioni dettate dal Codice della strada.

Ogni veicolo riporta sull’omologazione dei dati significatici e caratteristici del veicolo: i pesi massimi ammessi per ogni asse. Questi valori hanno una importanza fondamentale nella fase progettuale dell’allestimento e nella fase di verifica al momento del collaudo in unico esemplare del veicolo.
Calcolo del peso massimo per asse

Ipotizziamo di dover allestire un veicolo a 2 assi, con massa complessiva di 18 000 kg e pesi massimi ammessi (dati da omologazione) pari a 7 500 kg sul 1º asse e 12 000 kg sul 2º asse. Intendiamo abbinare una gru idraulica dietro alla cabina ed un cassone fisso. Semplifichiamo lo schema ipotizzando il veicolo come una trave su due appoggi posti ad una distanza pari al passo p (distanza tra 1º e 2º asse); applichiamo delle forze in corrispondenza del 1º e del 2º appoggio; queste forze sono rispettivamente il peso (riportato sull’omologazione) del veicolo sul 1º asse e sul 2º asse (T1, T2). La somma dovrà essere pari alla tara totale del veicolo a telaio. Applichiamo una gru posta dietro alla cabina di guida; questa avrà una tara, Tg, ed un baricentro delle masse ben definiti. Applichiamo pertanto una forza verso il basso (Tg) sulla trave pari alla tara della gru e ad una distanza pari a quella tra il baricentro di questa ed il primo asse (xg). Ora applichiamo il cassone che fisicamente inizierà appena dopo la gru (distanza tra 1º asse ed inizio cassone, detta xd), e terminerà sullo sbalzo posteriore del veicolo (detta z distanza tra il 2º asse e la fine del cassone). Il cassone figurerà sul nostro schema come un carico distribuito (un carico cioè continuo ed uniforme di intensità q lungo la trave), avente lunghezza pari alla lunghezza fisica del cassone W, e baricentro posto sulla metà della lunghezza W/2. Il baricentro rispetto al 1º asse (che utilizzeremo come fulcro) sarà ad una distanza (xw) pari alla somma di (xd + W/2). Il carico distribuito q avrà un valore pari alla seguente relazione: q = Massa totale − (T1 + T2 + Tg).

Lo schema delle forze è pertanto completo e composto dalla tara del veicolo nei 2 assi, dalla tara della gru e dalla portata sul cassone (per ora non interessa sapere il peso x metro della carpenteria del cassone). Ponendo pertanto il fulcro sul 1º asse e risolvendo lo schema di forze con il metodo dell’equilibrio delle forze e dei momenti, si ottengono 2 reazioni sui 2 appoggi; questi valori devono essere inferiori ai pesi massimi ammessi.

Esempio pratico riprendendo i dati iniziali:
Veicolo 2 assi p = 3 800 mm, Mtot = 18000 kg, Pmax 1º = 7 500 kg, Pmax 2º = 12 000, Tara sugli assi T1 = 4 100 kg, T2 = 3 200 kg
Gru con peso di 1 500 kg e baricentro a 700 mm dal 1º asse
Cassone con lunghezza pari a 4 800 mm, ed inizio pari a 1 000 mm dal primo asse. Pertanto baricentro del cassone (ed anche della portata residua) posto a: 1 000 + (4 800/2) = 3 400 mm

Si determina il valore di forza da applicare al cassone + portata residua = 18 000 − (4100 + 3200 + 1500) = 9 200 kg.
Applicando e risolvendo lo schema di forze composto dalla forza della gru (1 500 kg a 700 mm dal 1º asse), dalla portata residua + cassone (9 200 kg a 3 400 mm dal 1º asse) e le tare di 4 100 kg sul 1º e 3200 kg sul 2º il risultato è pari a 6 292 < 7 500 kg sul 1º asse e 11 708 < 12 000 kg sul 2º asse. Sono stati rispettati i pesi massimi ammessi, pertanto il veicolo è stato correttamente progettato.

Questo ci fa capire che, se avessimo scelto una gru troppo pesante avremmo corso il rischio di rendere troppo pesante il 1º asse. Un cassone troppo corto avrebbe avuto lo stesso effetto. Un cassone troppo lungo con una gru troppo leggera avrebbe probabilmente appesantito eccessivamente il 2º asse. È da notare che questa è la verifica del veicolo a pieno carico.

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Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l’assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l’assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l’assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico, il contratto è nullo. L’interesse dell’assicurato verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà, ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizze da parte di più soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel corso del contratto dovesse venire meno l’interesse dell’assicurato verso la cosa, il contratto cesserà anticipatamente. Spetta all’assicurato dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.

Art. 1905. Limiti del risarcimento. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

L’articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l’assicuratore non può mai versare all’assicurato un’indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l’assicurato un’ipotesi di vero e proprio arricchimento.

Art. 1908. Valore della cosa assicurata. Nell’accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Il legislatore ha dettato delle precise regole per l’accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l’assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l’assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima.

Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell’assicurato (art. 1900 Codice Civile); l’assicuratore, se è in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile). Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Il ben noto principio indennitario trova anche in quest’articolo la sua ragione di essere, se l’assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l’assicurazione non è valida. Spetta all’assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell’assicurato. Per quanto riguarda la buona fede dell’assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione in corso, se era all’oscuro del reale valore del bene assicurato, ma giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte dell’assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato e per le rate future l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in proporzione.

Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (art. 1299 Codice Civile) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

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Mutua assicuratrice
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.).

I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi dev’essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.).
Indice

1 Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
2 Fonti normative
3 Rapporto assicurativo e rapporto associativo
4 Costituzione
5 Contributi e capitale sociale
6 Soci sovventori e finanziamento
7 Organizzazione corporativa
8 Demutualizzazione
9 Note
10 Bibliografia

Assicurazione mutua e mutua assicuratrice

Società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è la società assicurativa che pratica l’assicurazione mutua. Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all’assicurazione a premio. Mentre nell’assicurazione a premio l’assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell’assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi. Si obbligano correlativamente a contribuire ciascuno a quanto necessario per la sopportazione collettiva dei rischi (Gefahrengemeinschaft), che determina una comunione dei danni (Ausgleichsgemeinschaft). Così facendo si esclude la componente relativa al profitto da intermediazione dovuto all’assicuratore-imprenditore nell’assicurazione a premio.

L’assicurazione mutua consiste perciò in un negozio giuridico plurilaterale di natura assicurativa, che si attua mediante la costituzione di un vincolo associativo[1].

Quando si parla di mutua assicuratrice e di assicurazione mutua si fa riferimento sia ad un tipo di società, sia ad una forma di assicurazione. Mentre gli articoli 2546-2548 c.c. tracciano la disciplina del tipo societario, la disciplina assicurativa è definita dal rinvio dell’art. 1884 c.c. alle regole del contratto di assicurazione.

Le mutue assicuratrici operano in tutti gli ordinamenti avanzati e, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: in particolare, esse ricevono disciplina in tutti gli ordinamenti dell’Unione europea, compresi quelli di più recente adesione, ad eccezione della Grecia[2].
Fonti normative

In Italia, le mutue assicuratrici sono state disciplinate per la prima volta con il codice di commercio del 1865, che le qualificava associazioni commerciali. L’art. 183 cod. comm. 1865 imponeva forma scritta all’atto costitutivo sotto pena di nullità. La disciplina organizzativa era sostanzialmente rimessa all’autonomia statutaria, salvo poche regole sull’amministrazione, sull’obbligo di contribuzione e sulla cessazione del rapporto. L’associazione mutua doveva essere amministrata da associati (art. 184 cod. comm. 1865) che ne erano «mandatari temporanei e revocabili» e ai quali, pertanto, non era imposta «altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari». Gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione «cui si obbligano nell’atto di associazione» (art. 185 cod. comm. 1865). Cessava di far parte dell’associazione (art. 186 cod. comm. 1865) colui che avesse perduto la cosa per la quale si è associato, salvo il diritto alla indennità.

Poco più ampia la disciplina del codice di commercio del 1882, ove l’associazione di mutua assicurazione acquisiva la personalità giuridica, negata sotto il vigore del codice del 1865. La disciplina restava tuttavia accomunata a quella dell’associazione in partecipazione e, quindi, molto lacunosa.

Nel 1942 il legislatore del codice civile unificato reputò di non menzionare più le mutue assicuratrici tra le associazioni, ma tra le imprese con scopo mutualistico, e ne collocò la disciplina di seguito a quella delle cooperative, dopo il titolo dedicato alle società di capitali. Ciò in quanto «le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità (…), il che implica l’applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura» (Rel. n. 1031). Coerentemente l’art. 2547 c.c. fa tuttora rinvio «alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione», nonché, nella precedente formulazione, alle «norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura».

Con ogni probabilità, solo “per caso” la riforma del 2003 ha investito direttamente questo modello societario, peraltro quasi abbandonato dagli operatori italiani. Dal testo provvisorio della riforma, diramato il 30 settembre 2002, poteva desumersi la soppressione—tuttavia solo casuale—dalla disciplina peculiare delle mutue assicuratrici. Invero, proprio questo errore materiale ha indotto il Parlamento a prendere posizione, determinando il Governo non solo a rettificare la formulazione dell’intervento normativo in modo da non espungere dall’ordinamento la disciplina specifica delle mutue, ma, anzi, a riproporre tale disciplina nel corpo dell’art. 8, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con una marginale variazione (il rinvio alla disciplina delle «società cooperative a responsabilità limitata», divenuto delle «società cooperative») e l’eliminazione di una ripetizione (v. art. 2546 c.c.).

Un ulteriore intervento, limitato tuttavia alle sole mutue assicuratrici minori, si è avuto con la riforma della legislazione speciale sulle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private). Il codice detta una disciplina specifica per «particolari mutue assicuratrici» (art. 52 ss. cod. ass. priv.), in relazione all’oggetto limitato e al numero di assicurati. Tale disciplina, che non molto si discosta dalla corrispondente, superata normativa di vigilanza—e che invero non aveva consentito la formazione di alcuna nuova mutua assicuratrice dopo l’approvazione del codice civile del 1942—costituisce per alcuni profili un passo avanti verso l’allineamento della legislazione italiana a quella dei Paesi, europei e non, ove le mutue assicuratrici, anche di minori dimensioni, hanno un ruolo di rilievo in economia. In più parti, tuttavia, tale normativa appare discutibile e imprecisa[3].
Rapporto assicurativo e rapporto associativo

Caratteristica, la più peculiare della mutua assicuratrice, è che si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Seppure siano stati addotti anche di recente pregevoli argomenti a favore dell’opinione che vede nell’assicurazione mutua e nella partecipazione alla mutua assicuratrice due distinti contratti o, meglio, rapporti, l’uno associativo l’altro assicurativo, tra di loro collegati o accessori, è maggioritaria e preferibile la tesi che sostiene l’unitarietà del rapporto sociale e di quello assicurativo. È da ritenersi, infatti, che il negozio giuridico rivesta natura assicurativa e si attui mediante la costituzione di un vincolo associativo[4].

La combinazione di un momento associativo e di un momento assicurativo si riflette sul regime della disciplina. Ai sensi dell’art. 2547 c.c., alle società mutue assicuratrici è applicabile la disciplina delle società cooperative in quanto compatibile con la loro natura; alle assicurazioni mutue, d’altronde, è applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.). Sebbene le due discipline di regola non abbiano ragione di interferire, in almeno due casi entrano in (più o meno apparente) conflitto: così in materia di obblighi contributivi e di prescrizione. Dottrina e giurisprudenza (e v., in senso contrapposto, App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502; Trib. Caltanissetta, 18 giugno 1968, in Giur. sic. , 1968, 817; in Giur. it. , 1970, II, 1, 253 e Pret. Roma, 14 gennaio 1963, in Assic. , 1964, II, 231 ss.) non hanno saputo offrire soluzioni univoche, a ragione della divisione in punto di definizione dell’essenza dell’assicurazione mutua.
Costituzione

Le mutue assicuratrici devono costituirsi per atto pubblico (arg. ex art. 2521), sebbene il contratto di assicurazione mutua rivesta forma scritta solo a fini di prova (ex art. 1888). Al proposito, un argomento decisamente a favore della tesi unitaria è che il contratto costitutivo della mutua assicuratrice non si limita alla costituzione dell’ente, ma vale necessariamente da contratto di assicurazione. A differenza che per le cooperative di assicurazione tout court, infatti, non è ammissibile la costituzione di questo tipo di società se non da parte di coloro che intendano, con quel medesimo atto, contrarre una garanzia assicurativa: ciò significa che la costituzione e l’inizio dell’attività devono necessariamente coincidere. Il che, soprattutto in passato, ha determinato non poche perplessità. L’inizio dell’attività, infatti, era (ed è tuttora) soggetto all’autorizzazione dell’ISVAP, che non poteva concederla se non ove la società fosse stata regolarmente costituita e possedesse i requisiti necessari per il provvedimento di autorizzazione (così gli artt. 9 e 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174; artt. 11 e 12, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175). L’attuale art. 14 cod. ass. priv. prevede invece una procedura costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l’impresa assicurativa dev’essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (che, anzi, non può avere corso in mancanza di autorizzazione: cfr., art. 14, comma 2, cod. ass. priv.). Il che risolve senz’altro il problema della irregolarità (di esercizio dell’assicurazione senza autorizzazione) tra la legale costituzione e l’autorizzazione che era stato fondatamente posto in passato.

Per la costituzione delle mutue assicuratrici, restano peraltro come requisiti specifici che

i fondatori siano portatori di un rischio assicurabile che intendano garantire attraverso la costituzione della mutua;
reperiscano immediatamente (anche mediante sovventori) quanto necessario per la costituzione del fondo di garanzia, determinato (a differenza che per le cooperative d’assicurazione) in misura pari al capitale minimo richiesto per le società per azioni esercenti le assicurazioni, in relazione ai settori e ai rami per i quali si richiede l’autorizzazione.

Regole speciali, contenute negli artt. 52-56 cod. ass. priv., valgono per la costituzione delle particolari mutue assicuratrici, di cui s’è fatto cenno. Al proposito, è oggi attribuita all’Isvap (ex artt. 54-55 cod. ass. priv.) la competenza per fissare, con propria normativa regolamentare, la procedura per il rilascio, l’estensione o il diniego dell’autorizzazione. Competente a dar corso alla procedura autorizzativa può essere l’Isvap stesso ovvero, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto. Agli stessi soggetti che concedono l’autorizzazione è rimesso di determinare—per le proprie aree di competenza—i requisiti di adeguatezza patrimoniale e la disciplina della struttura organizzativa della società.
Contributi e capitale sociale

Nella sua evoluzione storica, la mutua assicuratrice ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: si parla così di mutua a ripartizione e di mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo, ex post; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato. Con l’emanazione del T.U. delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata, ma già nella stessa direzione si era posto il codice del ’42 (v. Relazione n. 1031). L’art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall’atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.

I contributi non possono tuttavia considerarsi né solo premi, né conferimenti nello stesso senso in cui essi sono intesi nelle società cooperative o nelle società per azioni. Non sono solo premi perché non rappresentano soltanto il prezzo della garanzia assicurativa, ma costituiscono l’apporto che giustifica la partecipazione al vincolo associativo: peraltro, a differenza dei premi, che sono fissi e predeterminati, i contributi possono essere variabili, sia in diminuzione, sia anche in aumento. Non sono neppure conferimenti in senso stretto, perché non sono destinati alla formazione del capitale sociale, né danno luogo a quote di partecipazione.

Le mutue assicuratrici, invero, non hanno capitale sociale, né fisso, né variabile, ma devono dotarsi di un fondo di garanzia, equiparato dalla normativa di vigilanza al capitale minimo delle s.p.a., che viene di regola alimentato—nelle società consolidate—con gli utili di esercizio, e cioè come una riserva societaria. L’art. 2548 c.c. prevede che «fondi di garanzia per il pagamento delle indennità» possono essere costituiti con speciali conferimenti di assicurati o di terzi, ai quali può essere attribuita la qualità di socio (sovventore).

Il concetto di fondo di garanzia impiegato nel codice civile non corrisponde, tuttavia, a quello fatto proprio dalla normativa di vigilanza: il primo infatti, pur non avendone la natura, ha la funzione di una riserva assicurativa (non si tratta tuttavia di riserva tecnica, perché non è accantonata dai contributi); il secondo ha la funzione del capitale minimo, ma si costituisce come una riserva societaria, e non può quindi fungere, come il capitale delle altre società, da parametro per la partecipazione dei soci.

Le mutue assicuratrici sono società a responsabilità limitata, atteso che, ai sensi dell’art. 2546, comma 1, c.c. «le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale» (è stato peraltro soppresso l’attributo «sociale» riferito, nella versione della norma apparsa nel codice del 1942, alle obbligazioni). L’inciso del primo comma dell’art. 2546 c.c. risulta tuttavia sostanzialmente pleonastico ora che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità illimitata o multipla (vedi l’attuale art. 2518 c.c.). Si ritiene che la variabilità dei contributi dei soci assicurati, ove prevista, e comunque entro il tetto massimo determinato dall’atto costitutivo, sia esclusivamente destinata a consentire il pareggio tra costi e ricavi della gestione assicurativa e non possa essere fatta valere per la copertura di perdite derivanti dalla gestione societaria.
Soci sovventori e finanziamento

Non si parla di contributi, ma di conferimenti speciali, con riguardo agli apporti effettuati dai soci sovventori per la costituzione del fondo di garanzia. Questi conferimenti potrebbero astrattamente considerarsi idonei alla formazione di quote di partecipazione e di capitale sociale. Secondo alcuni, tuttavia, nonostante ai sovventori possa essere attribuita la qualità di socio, si tratta in realtà di figure assimilabili ai titolari di buoni di godimento o di strumenti partecipativi.

I sovventori hanno comunque diritto a che il relativo apporto sia remunerato, sia con interessi fissi, sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso e in parte variabile in relazione ai profitti dell’attività. Ai sovventori spettano anche diritti amministrativi ma non possono prendere il sopravvento nella gestione della società. L’ordinamento pone loro anzitutto un doppio limite con riguardo al voto in assemblea: da un lato, ciascun sovventore non può esercitare individualmente più di cinque voti, dall’altro lato, i voti complessivamente attribuiti ai sovventori non possono superare quelli attribuiti agli assicurati. Il principio deve ritenersi applicabile alle singole assemblee e non può essere neutralizzato dal prevedibile assenteismo degli assicurati. Questa posizione, sostenuta in passato senza il conforto legislativo, è oggi avvalorata da una serie di disposizioni che il riformatore ha introdotto in relazione all’esercizio del voto da parte di possessori di strumenti finanziari nelle cooperative. In secondo luogo, i soci sovventori possono farsi nominare amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere costituita da assicurati.

Per altro profilo, le mutue assicuratrici possono emettere obbligazioni al pari delle cooperative. Si discute se possano emettere azioni in relazione alle quote dei sovventori e se possano quotarsi in borsa: la soluzione affermativa è prevalente, anche se il parallelo con le società cooperative deve essere sul punto condotto con cautela. Più coerente con la riforma del diritto societario appare infatti una qualificazione dei certificati attribuiti ai sovventori di mutue assicuratrici in termini di strumenti finanziari partecipativi, piuttosto che di azioni, sul rilievo assorbente che, a differenza delle «azioni di sovvenzione» cooperative, i primi non si relazionano al capitale.
Organizzazione corporativa

L’organizzazione corporativa delle società mutue assicuratrici corrisponde a quella delle cooperative. Di regola, quindi, vi sarà un’assemblea dei soci-assicurati, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.

Nel consiglio di amministrazione devono essere eletti soci-assicurati: meno della metà dei membri può essere scelta anche tra i sovventori. Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall’art. 2544 c.c. alle cooperative, in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo. La società potrà quindi optare per il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies c.c., ovvero per quello monistico, di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c.. Considerati i limiti dimensionali, non è prospettabile l’applicazione del regime delle s.r.l. ex art. 2519, comma 2, c.c.: diversamente dalle piccole cooperative, non potrà quindi derogarsi anche nelle mutue più piccole alla necessaria ripartizione di competenze tra assemblea ed amministratori. Tale soluzione è stata peraltro accolta all’art. 56, comma 3, cod. ass. priv., che esclude espressamente—per le particolari mutue assicuratrici—la possibilità di optare per il regime disciplinare delle s.r.l.

Con riguardo all’organo assembleare, ha un certo rilievo la pratica delle cosiddette assemblee dei delegati. Si tratta di un sistema sostitutivo dell’assemblea generale in cui esprimono il voto «delegati» nominati di norma per cooptazione, su indicazione del consiglio di amministrazione. L’istituto non corrisponde a quello delle assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c. e suscita dubbi di legittimità, anche in altri ordinamenti (in particolare quello tedesco). In effetti, il sistema dei delegati impedisce ai singoli soci non solo di partecipare alle assemblee generali, ma anche di dare istruzioni ai delegati o di concorrere alla relativa nomina. Corretto sarebbe invece che gli assicurati-soci fossero chiamati a votare in relazione agli ordini del giorno di cui debba discutere l’assemblea generale, o quanto meno ad eleggere direttamente i propri rappresentanti.

Per ciò che riguarda il controllo dei conti, occorre ricordare che le mutue, in quanto imprese di assicurazione, devono sottoporsi alla revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione. Ai sensi dell’art. 2547 c.c. le mutue sono infatti soggette alle leggi speciali in materia di esercizio delle assicurazioni: esse sottostanno dunque al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, mentre non sono alle stesse applicabili le norme sul controllo cooperativo di cui agli artt. 2545-quaterdecies ss. c.c., né quelle contenute nel d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante la disciplina della revisione in materia cooperativistica.

Ciononostante, è da ritenersi ammissibile il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

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Fondiaria-SAI S.p.A. (spesso abbreviato in Fonsai) è un gruppo assicurativo italiano con sede a Torino controllato da Unipol Gruppo Finanziario, tramite una partecipazione dell’81% in Premafin Finanziaria – Holding di Partecipazioni S.p.A. acquisita il 19 giugno 2012.

Il gruppo Fondiaria SAI, composto da oltre 100 aziende tra controllate e collegate, si colloca al secondo posto fra le compagnie assicurative italiane, dopo Generali.

Dal 1 gennaio 2013 è prevista, sotto la regia ed il controllo di Unipol Gruppo Finanziario, la fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai di Premafin, Milano Assicurazioni (società già controllata da La Fondiaria fin dal 1984, quindi entrata nel perimetro del gruppo con la fusione per incorporazione della compagnia fiorentina nella SAI di Ligresti nel 2002) e Unipol Assicurazioni.
Indice

1 Storia
2 Principali aziende del gruppo
2.1 Assicurativo
2.2 Bancassicurazione
2.3 Bancario
2.4 Immobiliare, agricolo, servizi, credito
3 Azionariato
4 Collegamenti esterni
5 Note

Storia

Palazzo della Fondiaria Sai in Piazza della Libertà a Firenze

Fondiaria SAI è nata nel dicembre 2002 a Firenze, dopo che la Società Assicuratrice Industriale S.p.A. ha acquistato “La Fondiaria” S.p.A., e la successiva fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Dal 21 dicembre 2009 la sede legale del gruppo è stata trasferita a Torino.[1]

A seguito delle catastrofiche perdite registrate negli esercizi 2009-2011 (a livello consolidato: ca. 400 milioni nel 2009, ca. 900 milioni nel 2010, oltre 1 miliardo nel 2011, per via delle rivalutazioni per complessivi 1.200 milioni delle riserve tecniche), Fondiaria-Sai è stata costretta ad una duplice ricapitalizzazione: una da 450 milioni nell’estate del 2011, ed una da 1.100 milioni (a fronte di una capitalizzazione di borsa di circa 250 milioni che è stata praticamente azzerata) nell’estate 2012; quest’ultima in concomitanza con un aumento di capitale di eguale importo della nuova controllante Unipol Gruppo Finanziario.
Principali aziende del gruppo
Assicurativo

Fondiaria Sai, con le divisioni SAI e Fondiaria
Milano Assicurazioni, con le divisioni Milano, Nuova Maa, Sasa, La Previdente e Italia, (partecipazione 60,36%)
Dialogo Assicurazioni, compagnia di assicurazione diretta
Liguria Assicurazioni, e Liguria Vita
SIAT (partecipazione 87,82%)
Europa Tutela Giudiziaria
Pronto Assistance

Bancassicurazione

EffeVita
Popolare Vita (partecipazione 50% + 1 azione), dal 1 gennaio 2008 (Novara Vita è stata fusa per incorporazione in Popolare Vita)
BIM Vita (partecipazione 50%)
Fondiprev
Capitalia Assicurazioni (partecipazione 51%)
Novara Assicura
Systema Assicurazioni

Bancario

BancaSai
Sai Mercati Mobiliari Sim
Sai Asset Management Sgr (ora AcomeA Sgr – uscita dal perimetro del gruppo)
Sai Investimenti Sgr (partecipazione 80%)
Finitalia S.p.A.

Immobiliare, agricolo, servizi, credito

Quintogest [1], prestiti garantiti (partecipazione 66%)
Immobiliare Lombarda (partecipazione 59,53%)
Saiagricola
Pronto Assistance Servizi, SCAI (Società di Consulenza Aziendale per l’Informatica), Uniservizi
Fondiaria–SAI Servizi Tecnologici (partecipazione 51%)

Azionariato

Fondiaria Sai Spa è controllata da Premafin Finanziaria Spa Holding di Partecipazioni che ne detiene il 47,362% delle azioni tramite:

direttamente – 36,900%
Finadin Spa – 2,927%
Sai Holding Italia Spa – 0,958%
Milano assicurazioni – 6,000%
Fondiaria Sai Spa (azioni proprie) – 0,577

Premafin, come Fondiaria Sai, è quotata sulla Borsa Italiana: PF

Premafin è la finanziaria controllata dalla famiglia Ligresti che controlla 46,6% del capitale ma detiene il 50,007% dei diritti di voto grazie ad un patto di sindacato.[2].

Premafin è controllata da un patto di sindacato stipulato tra società riconducibili a Salvatore Ligresti e ai suoi tre figli.

Il gruppo Starlife controlla il 17,613% della finanziaria tramite Sinergia Holding di Partecipazioni Spa (10,112%), controllata direttamente da Starlife SA, e Immobiliare Costruzioni IM.CO. Spa (7,501%), controllata da Starlife SA tramite Sinergia.

I tre figli di Salvatore Ligresti controllano il 29% della società tramite tre holding lussemburghesi:

Giulia Maria Ligresti tramite Canoe Securities SA
Gioacchino Paolo Ligresti tramite Limbo Invest SA
Jonella Ligresti tramite Hike Securities SA

Ciascuno possiede un 9,687% della società ma tutte le quote sono intestate alla fiduciaria Compagnia Fiduciaria Nazionale Spa

Dopo l’aumento di capitale di Premafin riservato a Unipol Gruppo Finanziario (per 339,5 milioni di euro), la holding bolognese è divenuta proprietaria dell’81% della controllante di Fonsai (Unipol è stata esentata dall’OPA per non concedere privilegi ai vecchi amministratori). I Ligresti sono stati definitivamente estromessi con le indagini del tribunale penale di Milano (per un aggiotaggio compiuto nel 2010 con l’aiuto di Vincent Bolloré, finanziere francese) e con il fallimento di Im.Co. e Sinergia: un pacchetto del 20% delle azioni Premafin è così passato nelle mani del custode penale, mentre un altro della stessa consistenza è stato sequestrato dal curatore fallimentare.

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Broker assicurativo vs agente negli Stati Uniti

Anche se non è una separazione assoluta, un agente di assicurazione è rappresentante di una compagnia di assicurazione a titolo di agente-principale personalizzato legale. Alleanza primario dell’agente è con la compagnia di assicurazione, non l’acquirente assicurazione. Al contrario, un broker assicurativo rappresenta l’assicurato, generalmente non ha accordi contrattuali con compagnie assicurative, e si basa su metodi comuni o diretta di perfezionare le transazioni commerciali con le compagnie di assicurazione. Questo può avere un significativo impatto positivo sui negoziati assicurativi ottenuti attraverso un mediatore (rispetto a quelli ottenuti da un agente).

Di nota, il produttore di assicurazione termine comprende generalmente sia un agente di assicurazione e di un broker assicurativo.
Intermediari di assicurazione in Australia

In Australia, tutti gli intermediari assicurativi sono tenuti sotto la Financial Services Reform Act 2001 per ottenere la licenza da parte del governo federale Australian Securities and Investments Commission (ASIC) . Mediatori di assicurazione affidabili e con esperienza in Australia saranno generalmente anche in possesso di qualifiche aggiuntive come un certificato o diploma nel settore dei servizi finanziari che richiede il completamento di studi approfonditi di una determinata area, il più comune è l’assicurazione o l’assicurazione intermediazione generale.

In Australia ci sono anche una serie di organismi del settore che emettono accreditamenti professionali per i membri che rispettano i migliori standard di pratica professionale e di integrità e di mantenere aggiornati competenze e conoscenze. I due accreditamenti principali sono la ANZIIF CIP (certificato di assicurazione professionale) e NIBA QPIB (qualificato praticare broker assicurativo) qualifiche.

Trattare con un broker assicurativo a differenza direttamente con un assicuratore è qualcosa che molti clienti (in particolare le imprese) scelgono di fare in Australia per motivi tra cui: la facilità di avere lo “shopping in giro fatto per loro”, avendo la possibilità di finanziamenti premio che permette per le politiche più grandi di assicurazione da pagare a rate, piuttosto che tutto in una volta, si tratta di un intermediario per tutte le politiche di assicurazione auto di assicurazione di responsabilità professionale piuttosto che trattare direttamente con diversi assicuratori, e, la facilità di avere sinistri gestiti dai broker che offerte direttamente con l’assicuratore per conto del cliente.
Vedi anche

Elenco delle leggi del Parlamento del Parlamento del Regno Unito, 1960-1979
Consulente finanziario
Consulente di perdita di controllo

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